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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Assegnazione delle sedi farmaceutiche).

  1. Dal 1o gennaio 2017, è avviata l'assegnazione di sedi farmaceutiche, in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie, con efficacia esclusivamente nei Comuni con popolazione residente al di sopra dei 5.000 abitanti. In tali Comuni viene assunto un nuovo parametro di una farmacia ogni 2900 abitanti e di distanza minima di 200 metri secondo la via pedonale più breve, dalle sedi esistenti ed aperte alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle indicate dai Comuni a seguito dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Tali sedi verranno assegnate nel numero massimo di una per ogni farmacista che ne faccia richiesta e che, avendo i requisiti di legge, abbia rivestito il ruolo di amministratore o titolare unico di esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia esercitato il ruolo di cui sopra, nonché possedendo un'anzianità riferita a tale ruolo, non inferiore ad anni tre e che dimostri una inattività non superiore ad anni tre, nella fattispecie possono accedere a detta assegnazione i titolari unici o gli amministratori delle parafarmacie operanti e regolarmente censite presso il NSIS, del Ministero al 31 dicembre 2014. Sono esclusi gli aventi i requisiti di cui sopra, ma che dall'entrata in vigore della legge n. 248 del 2006, abbiano ceduto la titolarità o quote societarie di una o più farmacie, a qualsiasi titolo. Sono altresì esclusi i farmacisti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, pur possedendo i requisiti sopra enunciati, siano soci o titolari di farmacia sia in forma diretta che indiretta ovvero secondo il principio della ereditarietà della farmacia medesima. Per l'assegnazione si considera valida una graduatoria unica nazionale, su scala nazionale, a cura del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, del Ministero della salute al quale le Regioni e le Province autonome dovranno obbligatoriamente conferire i dati necessari richiesti, entro 30 giorni, dalla richiesta.
  2. Con regolamento del Ministero della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, nonché la gradualità con la quale saranno assegnate le nuove sedi.