All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso Art. 1-bis, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: e fino a cinque comitati etici fino alla fine del periodo, con le seguenti: fatta salva la possibilità di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o più istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Un ulteriore Comitato etico territoriale potrà essere individuato, nelle sole regioni con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti, tra quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le aziende universitarie ospedaliere o presso le aziende ospedaliere.