Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Alla professione dei fisici possono accedere solo ed esclusivamente i laureati quadriennali del vecchio ordinamento in «fisica» o i laureati magistrali e specialistici nella classi definite al decreto ministeriale n. 270 del 2004. Sono fatte salve le competenze professionali previste dall'ordinamento professionale dei periti industriali in fisica industriale e in chimica.