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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.2. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
5.2.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: laurea abilitante con le seguenti: laurea magistrale;
   b) al comma 1, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Il dottore in chiropratica, di cui all'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, si occupa della diagnosi funzionale, del trattamento e della prevenzione dei disturbi neuro muscolo scheletrici secondo una gestione di tipo conservativo dell'apparato neuro muscolo scheletrico propria dei principi fondanti la chiropratica;
   c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I chiropratici abilitati non possono effettuare interventi chirurgici né svolgere attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci;
   d) sopprimere il comma 3.