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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.05. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
4.05.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione e definizione della professione di musicoterapista).

  1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del musicoterapista. Per l'esercizio della professione sanitaria di musicoterapista è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione del musicoterapista.
  2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria del musicoterapista.
  3. Il decreto di cui al comma 2 definisce un corso abilitante di diploma accademico di primo livello che potrà tenersi presso i Conservatori di Stato, secondo le modalità definite dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e dai decreti ministeriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999 n. 509, 3 luglio 2009 n. 90, 30 settembre 2009 n. 124, 12 novembre 2009 n. 154 e 20 febbraio 2013 n. 120.
  4. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 i Conservatori possono attivare attività formative attraverso convenzioni con le facoltà di medicina, psicologia e di scienze della comunicazione nonché con le scuole di formazione di natura privata espresse dalle associazioni di musicoterapia presenti sui territori regionali.