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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.6. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
3.6.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli Ordini con un solo albo e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; gli Ordini con più albi ed i rispettivi Organi in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato (4 anni) nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell'ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, i consigli direttivi, nella composizione attuale, provvederanno all'indirizzo, al coordinamento e all’ organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge in ottemperanza alle indicazioni dei Comitati Centrali delle proprie Federazioni.