Al comma 1, capoverso Art. 8, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le Federazioni degli Ordini e dei Collegi esistenti, in analogia, all'Ordine dei Medici Chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatta salva la composizione attuale per il periodo transitorio.