Al comma 1, capoverso articolo Art. 6, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) per i medici veterinari aver riportato condanna definitiva anche in applicazione della pena richiesta dalle parti o decreto penale di condanna per i reati di cui al capo IX-bis del Codice penale nonché per la violazione dell'articolo 727 c.p. e articolo 348 c.p..