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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'area delle professioni socio-sanitarie).

  1. Per una complessiva tutela della salute intesa come stato di benessere fisico psichico e sociale in applicazione dell'articolo 6 dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute, è istituita l'area delle professioni socio-sanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992.
  2. In attuazione del comma 1, il Governo è delegato ad individuare i profili professionali necessari mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'individuazione dei nuovi profili professionali sociosanitari il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la Salute tra Stato e regioni e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.
  3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano l'ambito di attività dei profili professionali sociosanitari, definendo le funzioni caratterizzanti evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
  4. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità è definito l'ordinamento didattico della formazione dei profili professionali sociosanitari.
  5. Sono ricompresi nell'area professionale del presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, delle professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale, modificandone la precedente collocazione normativa.