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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
14.02.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al Governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una disciplina organica in materia di tutela dell'incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone e degli animali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, dei cani di supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze annate, di polizia, di protezione civile e ai Vigili del fuoco durante l'espletamento delle proprie funzioni, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose e del benessere degli animali;
   b) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;
   c) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di non incorrere in condotte penalmente rilevanti, in particolare, forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l'aggressività, nonché l'utilizzo di strumenti atti a determinare dolori o sofferenze all'animale;
   d) previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurarne condizioni di benessere nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici;
   e) previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201;
   f) individuazione delle condizioni di vendita dei cani e dei gatti nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite internet;
   g) individuazione di modalità per l'istituzione da parte dei Comuni, congiuntamente con le Aziende sanitarie locali e le associazioni di protezione degli animali, di percorsi formativi per i proprietari di cani;
   h) definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell'uso improprio di sostanze tossiche e nocive compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplodente che possono causare intossicazioni o lesioni o morte al soggetto che le ingerisce, a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente;
   i) individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfestazione;
   l) previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti certificate da Istituti pubblici con pubblicazione online dei dati almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. Queste ultime devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e le esche devono essere racchiuse in appositi e idonei contenitori;
   m) individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli istituti zooprofilattici sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o di rinvenimento di esche o bocconi avvelenati o comunque di sostanze dannose per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei Comuni fra i quali l'interdizione dell'accesso alla risorse ambientali nell'area interessata dai casi suddetti per una superficie di almeno tre chilometri quadrati per un periodo di almeno sei mesi;
   n) previsione dell'attivazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio, della prevenzione e della repressione degli episodi di avvelenamento;
   o) individuazione di modalità per la produzione e per l'etichettatura di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari;
   p) tenuto conto della legge n. 189 del 2004 e degli articoli 544-bis, 544-ter e 674 del codice penale in caso di detenzione, fabbricazione, uso, getto o di somministrazione di esche o bocconi avvelenati, previsione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione del presente articolo;
   q) individuazione dei criteri per la gestione del servizio di cattura e mantenimento dei cani e dei gatti che tengano conto della loro natura di esseri senzienti e dei livelli di tutela che i Comuni devono assicurare per l'identificazione dei cani non di proprietà rinvenuti sul proprio territorio e dei gatti liberi o di colonia felina;
   r) individuazione di criteri per il trasporto di animali di affezione che evitino stress nel rispetto della legislazione vigente;
   s) previsione per le strutture adibite al ricovero di cani e gatti di:
    numero massimo di ammali presenti pari a 200;
    possesso di autorizzazione sanitaria e presenza di un medico veterinario in qualità di responsabile sanitario;
    accesso alla struttura e presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla normativa regionale vigente;
    apertura al pubblico e attività che favoriscano le adozioni;
    procedure per la celere restituzione dell'animale ritrovato al proprietario;
   t) esplicitazione di obblighi per i Comuni e Servizi veterinari pubblici in materia di appalti, sterilizzazioni, controlli e benessere animale;
   u) qualifica di allevatore di cani o gatti per chiunque faccia riprodurre o cede a titolo oneroso uno o più animali familiari ed è quindi imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
   v) previsione del potere sostitutivo del Prefetto nei confronti dei Comuni inadempienti in materia di randagismo.

  2. Ai fini del presente articolo e per le norme a tutela degli animali, i medici veterinari pubblici che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
  3. Le Forze di Polizia accedono alle anagrafi pubbliche degli animali e ai sistemi di tracciabilità Traces e Sintesi nell'espletamento dei loro compiti di Polizia giudiziaria;
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.