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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Corso in formazione specifica in medicina generale).

  1. Nelle scuole di specializzazione medica, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, gli iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.
  2. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.