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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.05. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2017  [ apri ]
7.05.

  Aggiungere il seguente articolo:

Art. 7-bis.
(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie del massofisioterapista e massaggiatore sportivo).

  1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni del massofisioterapista e del massaggiatore sportivo, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.
  2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni del massofisioterapista e del massaggiatore sportivo, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione in massofisioterapia e massaggiatore sportivo nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.