Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: La tassa d'iscrizione deve essere ridotta e limitata alla copertura delle sole spese di gestione connesse alle tenuta degli albi. È garantito l'esonero dal versamento per coloro che non svolgono attività lavorativa. I proventi derivanti dal versamento delle quote degli iscritti non possono essere utilizzati per la costituzione di organismi di formazione e consulenza o di fondazioni.