Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto al registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti e un supplente, scelti mediante estrazione a sorte dal registro dei revisori legali della regione ove ha sede legale la Federazione.