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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.2. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2017  [ apri ]
17.2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute con le seguenti: in apposita sezione del ruolo della dirigenza previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    terzo periodo, sopprimere le parole
: e fermo restando quanto previsto dal comma 4;
    sopprimere il quarto periodo;
   al comma 2, sostituire le parole da:
nei limiti delle dotazioni organiche fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati nella sezione del ruolo dirigenziale di cui al comma lei princìpi generali in materia di incarichi conferibili nonché i casi in cui i titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari siano equiparabili ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

  3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, anche in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.