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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.50. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2017  [ apri ]
16.50.

  Al comma 1, capoverso Art. 102, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con farmacisti aggiungere le seguenti: o con i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362.

  Conseguentemente sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è abrogato;
   b) al comma 9:
    1) le parole: «qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «qualora si verifichino le situazioni di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 8»;
    2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

  3. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.