Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).
1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.