Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione in sanità).
1. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «assimilabili», sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente di strutture del Servizio sanitario nazionale»;
b) sono aggiunte, in fine, le parole: «Con riferimento all'incarico di Presidente di strutture del Servizio sanitario nazionale e di enti vigilati dal Ministero della salute si prescinde dall'attribuzione di deleghe gestionali dirette».