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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.01. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/10/2017  [ apri ]
13.01.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione, di tracciabilità e di appalti nel servizio sanitario nazionale).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «14»;
   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   d) all'articolo 47, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 3, limitatamente a quelle relative alla dirigenza sanitaria, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione, specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.

  2. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «assimilabili», sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente di strutture del Servizio sanitario nazionale»;
   b) sono aggiunte, in fine, le parole: «Con riferimento all'incarico di Presidente di strutture del Servizio sanitario nazionale e di enti vigilati dal Ministero della salute si prescinde dall'attribuzione di deleghe gestionali dirette».