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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.47. in Assemblea riferita al C. 3868-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2017  [ apri ]
4.47.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: La carica di consigliere può essere ricoperta per un massimo di due mandati. Sono considerati anche i mandati svolti nella configurazione precedente degli ordini. Non possono assumere cariche all'interno dei consigli degli ordini coloro che sono collocati in quiescenza;.