Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di formazione continua e di educazione continua in medicina (ECM) sono erogate dagli ordini e coordinate con l'analisi del fabbisogno formativo delle regioni, delle aziende sanitarie e ospedaliere territoriali, delle associazioni professionali e delle società scientifiche.