Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, aggiungere, la seguente lettera:
c) il collegio dei revisori, composto da tre iscritti all'albo quali componenti effettivi e da un iscritto in qualità di revisore supplente. Nel caso di ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 3.