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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3862

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/07/2016  [ apri ]
1.1.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

Art. 2.

  1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possono essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
  2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 viene disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato.
  3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve essere adottato nei seguenti casi:
   a) recidiva;
   b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
  4. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
  5. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale, può sempre chiedere di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1.