Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 158 del codice penale).
1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».