Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, lettera a) si applica anche ai procedimenti relativi ai fatti commessi prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.