Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le amministrazioni, su motivata istanza dell'interessato, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riesaminano i provvedimenti, emanati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, con i quali è stata dichiarata la decadenza ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e adottano, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, i conseguenti provvedimenti anche in autotutela.».