Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis-1.
(Incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali).
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 918 le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18,5 per cento»;
b) al comma 919 le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6,5 per cento».
2-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.