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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.18. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
1.18.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 95, quinto periodo dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: «posti per il potenziamento» aggiungere le seguenti: «anche presso la scuola dell'infanzia».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma per una spesa massima di 150 milioni nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.