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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  «1. A decorrere dal 1o settembre 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1 giugno 2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.».