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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-ter.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
1-ter.01.

  Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-ter-1.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107).

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 95 a 101, sono sostituiti dai seguenti:
  «95. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
  96. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del Sud.
  97. Le assunzioni saranno effettuate in base ai decreti legislativi attualmente vigenti.
  98. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
  99. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.
  100. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
  101. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.»;
   b) i commi da 102 a 108 sono soppressi;

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-ter-bis pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.