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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-sexies.2. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
1-sexies.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.
  1-ter. Il personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria che abbia ricevuto il pagamento in ritardo, oltre il trentesimo giorno successivo al mese di riferimento, ha diritto ad un risarcimento pari a 100 euro per ogni mensilità di pagamento corrisposta in ritardo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-ter, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.