Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 20167/2017, le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie degli enti locali possono procedere al reclutamento di personale di sostegno anche in deroga alle limitazioni di cui al patto di stabilità.
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis valutato in 250 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.