stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-quinquies.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
1-quinquies.3.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1-quinquies.
(Contribuzione alle scuole statali e paritarie che accolgono alunni con disabilità).

  1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole statali e alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui.
  2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».