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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-quinquies.1. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
1-quinquies.1.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1-quinquies.
(Istituzione del fondo per l'integrazione degli alunni con disabilità).

  1. Al fine di garantire la massima inclusività nelle scuole e la proficua relazione educativa con alunni con disabilità, basata su una corresponsabilità educativa diffusa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo, denominato “Fondo per l'integrazione degli alunni con disabilità”, con una dotazione iniziale di 12,2 milioni di euro.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per progetti di didattica inclusiva. L'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base di una selezione di progetti, presentati dalle singole istituzioni scolastiche statali, che indicano le strategie e metodologie “favorenti” che si intenda adottare, quali l'apprendimento cooperativo; il lavoro di gruppo o a coppie; il tutoring; l'apprendimento per scoperta; la suddivisione del tempo in tempi; l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.
  3. La selezione di cui al comma precedente è avviata con successivo bando, adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.