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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-quater.03. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
1-quater.03.

  Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater-1.
(Vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative).

  1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di videosorveglianza di cui al comma 1.
  3. Presso il ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «fondo per la video-sorveglianza nelle strutture socio assistenziali educative», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per l'installazione delle apparecchiature di video-sorveglianza, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, per le spese di manutenzione.
  4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni.
  5. I decreti di cui al comma 1 definiscono i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti e le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte».

  Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater.1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente avente la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21 comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».