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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-quater.02. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
1-quater.02.

  Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quater-1.
(Modifiche all'articolo 1, comma 181, della legge n. 107 del 2015, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione per l'infanzia).

  1. All'articolo 1, comma 181, lettera e) dopo il numero 8) della legge 13 luglio 2015, n. 107, aggiungere i seguenti:
   «9) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di cinquecento nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età;
   10) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale, come normata dalla legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza sia gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, il cui orario di funzionamento sia pari a otto ore, potendo raggiungere un massimo di dieci ore, la cui attività didattica sia definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-quater-bis, valutato in 1,5 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede, per l'importo di 1,5 miliardi a decorrere dal 2016 mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e per l'importo di 1 miliardo a decorrere dal 2017 ai sensi del comma 2-ter.
  2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 918, primo periodo, sono aggiunte le parole: «e in misura pari al 19,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   b) al comma 919, primo periodo, sono aggiunte le parole: «e in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017».