Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 2-ter.1.
(Modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro).
All'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti,” sono soppresse;
b) le parole: “sono attuati,” sono soppresse;
c) le parole: “, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore” sono soppresse;
d) le parole da: “, per una durata complessiva” sino a: “I percorsi di alternanza” sono soppresse.».