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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2-ter.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
2-ter.01.

  Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-ter-1.
(Status giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica).

  1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.
  2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di dette istituzioni. Conseguentemente, vive soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
  3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione.