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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2-bis.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
2-bis.01.

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-bis-1.
(Esaurimento graduatorie personale docente AFAM e progressione di carriera del personale docente di seconda fascia).

  1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128, è così sostituito:
  «2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca;».
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno 8 anni di servizio di ruolo nella medesima disciplina, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.
  3. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 2 si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 2. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.
  5. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 2 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta.