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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.03. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107).

  1. All'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il numero 8) inserire i seguenti:
   “8-bis) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire, dai tre anni di età;
   8-ter) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza è gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012. La scuola dell'infanzia viene altresì normata attraverso la legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009”».

  Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.