Aggiungere in fine il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 18, 79, 80 e 81 sono abrogati;
b) al comma 81 il primo e il secondo periodo sono soppressi;
c) al comma 81, terzo periodo, le parole da: “che non abbiano ricevuto” fino alla fine del comma sono soppresse;
d) al comma 109, le parole: “ai commi da 79 a”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “al comma”.».