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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-sexies.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2016  [ apri ]
1-sexies.01.

  Dopo l'articolo 1-sexies inserire il seguente:

«Art. 1-sexies-1.
(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza).

  1. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “A decorrere dal 1o settembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2”.
  2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente:
  “131-bis. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera b);
   b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:
    i. una graduatoria di ambito di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;
    ii. una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;
    iii. relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria di ambito di II fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;
   c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera b) sub iii., del titolo di studio;
   d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b), sub iii;
   e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera a);
   f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;
   g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera f), entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in II fascia;
   h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera b), sub iii, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera b) sub ii e sub iii una volta acquisiti i relativi titoli”».