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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2-sexies.04. in Assemblea riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2016  [ apri ]
2-sexies.04.

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dell'otto per mille).

  All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 172, è inserito il seguente:
  «172-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione. Le risorse destinate allo Stato, per le quali non sia stata indicata alcuna sottocategoria, sono destinate all'edilizia scolastica.»