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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2-sexies.02. in Assemblea riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2016  [ apri ]
2-sexies.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità del sistema dei collegi universitari di merito).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è inserito il seguente:
  «3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1o giugno 2016. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3.»