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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2-bis.04. in Assemblea riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2016  [ apri ]
2-bis.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1.
(Incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali).

  1. Il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università statali è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2016, di 540 milioni di euro per l'anno 2017, di 840 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.
  2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il numero 2 è soppresso.