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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.18. in Assemblea riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2016  [ apri ]
1.18.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 95, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «posti per il potenziamento» sono aggiunte le seguenti: «anche presso la scuola dell'infanzia».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, per una spesa massima di 150 milioni nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.