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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.03. in Assemblea riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2016  [ apri ]
1.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107).

  1. All'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
   «8-bis) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire, dai tre anni di età;
   8-ter) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza è gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012. La scuola dell'infanzia è altresì normata attraverso la legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.»

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis, valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante la soppressione del numero 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.