Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 18, 79, 80 e 81 sono abrogati;
b) al comma 82, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
c) al comma 82, terzo periodo, le parole da: «che non abbiano ricevuto» fino alla fine del comma sono soppresse;
d) al comma 109, lettera a), le parole: «ai commi da 79 a» sono sostituite dalle seguenti: «al comma».