Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.
1-ter. Il personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria che abbia ricevuto il pagamento in ritardo, oltre il trentesimo giorno successivo al mese di riferimento, ha diritto ad un risarcimento pari a 100 euro per ogni mensilità di pagamento corrisposta in ritardo.
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-ter, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.