Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2016
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apri
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1-sexies.1.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di ritardo nel pagamento, pari o superiore a 30 giorni, al lavoratore è dovuta un'indennità pari al 20 per cento della somma spettante.».